Richiami acustici: permessi o vietati?

Richiami acustici: permessi o vietati?

Messaggioda lupolu » 17 ott 2008, 8:06

Ho visto che in un'altra discussione si parla di casse acustiche per riprodurre i canti degli uccelli.

Parlando con degli amici naturalisti, mi hanno detto che riprodurre il canto degli uccelli all'aperto, in qualsiasi luogo e per qualsiasi scopo, con richiami o con registrazioni, è assolutamente vietato dalla legge italiana, per il motivo che lo stesso canto potrebbe interferire con le normali funzioni degli uccelli.

Chiedo a voi se questo sia vero.

Se fosse vero, al di là della bontà o meno di questa legge e al di là del fatto che questa stessa legge consente di cacciare molti uccelli anche rari in deroga alle più comuni norme del buon senso, non mi sembrerebbe opportuno discutere di come si riproducono i canti con casse acustiche in un forum naturalistico.

Grazie.

Carlo
Ultima modifica di lupolu il 17 ott 2008, 9:56, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
lupolu
fellow birder
fellow birder
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 16 set 2008, 9:13

Re: Richiami acustici: permessi o vietati?

Messaggioda volo_1969 » 17 ott 2008, 9:48

Più che rispondere secondo normativa, dico la mia opinione, che lungi dal voler infrangere la Legge a cui tutti si devono attenere, è dettata dalla mia coscienza, unitamente all'aver preso atto del Decalogo del birwatcher.
Appunto il decalogo (QB18) al punto 2 omissis: "Non usare canti registrati (playback) o altri metodi per attirare gli uccelli durante il periodo riproduttivo e in tutti quei casi in cui questo può causare un disturbo ripetuto."
Aggiungo anche che il metodo del playback è molto invasivo per molte specie, e dovrebbe essere effettuato solo per motivi di studio, nonchè da persone professioniste, in quanto ci sono tecniche (silenzi, ripetizioni, ascolto, ecc.) tassativamente da rispettare.
Oltretutto non ha senso "sparare" a tutto volume un richiamo che potrebbe creare l'effetto contrario (spaventare anzichè attrarre).

Mi sento anche di segnalare che c'è una normativa, per quanto concerne la Regione Liguria, ovvero l'art. 10 della Legge Regionale ligure n. 29 del 1/7/1994 per quanto riguarda il divieto di fare fotografie al nido in periodo riproduttivo
http://www.liguriabirding.net/easyNews/NewsLeggi.asp?IDnews=107

ma non per questo allora non dobbiamo parlare di metodi e tecniche di fotografie.
Secondo me, come per tutte le cose, bisogna saperne fare buon uso, e forse quindi è più corretto parlarne in modo da illustrarne i pro e i contro illustrandone (se ci sono) anche i limiti legislativi.
Ma soprattutto direi l'etica che deve sempre contraddistinguere i Birdwatchers.

Ciao
Ultima modifica di volo_1969 il 17 ott 2008, 10:18, modificato 1 volta in totale.
Tiberio Bertolone
Lavagna (GE)
EBN 164
Più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare.

Immagine
-----Nodo ligure di EBN-Italia
Avatar utente
volo_1969
birder
birder
 
Messaggi: 474
Iscritto il: 6 set 2008, 8:04
Località: Lavagna (GE)

Re: Richiami acustici: permessi o vietati?

Messaggioda lupolu » 17 ott 2008, 10:07

Ringrazio Tiberio per quello che ha scritto e che, peraltro, condivido.

Nel frattempo mi sono documentato e ho trovato la legge che riguarda l'argomento e della quale riporto i punti essenziali, omettendo le parti che non riguardano i richiami.

Legge 157 del 1992 ha scritto:21. Divieti.
1. E’ vietato a chiunque:
r) usare a fini di richiamo ............. richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

30. Sanzioni penali.
h) l’ammenda fino a lire 3.000.000 ....... a chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

31. Sanzioni amministrative.
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati .......... ; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

Mi sembra interessante evidenziare il fatto che il divieto ad usare i richiami riguardi tutti, mentre le sanzioni no. In effetti quelle penali sono applicate solo a chi usa i richiami per la caccia, mentre quelle amministrative a tutti e quindi anche a chi li usa, per esempio, per fotografare.
Avatar utente
lupolu
fellow birder
fellow birder
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 16 set 2008, 9:13

Re: Richiami acustici: permessi o vietati?

Messaggioda maudoc » 17 ott 2008, 17:01

Io sarei d'accordo con Carlo che, a prescindere dal buon senso e, volendo, dal decalogo del birdwatcher, se una cosa è illegale, NON VA DISCUSSA IN QUESTO FORUM.

Detto che non si tratterebbe di sanzione penale, ma amministrativa, vorrei chiarire però bene qual è il divieto.
Non mi è chiara una cosa dagli omissis: si parla di "richiami non autorizzati". Vorrei allora sapere quali sono gli "autorizzati" (???)
Sono autorizzati quelli a scopo scientifico?
Sono autorizzati solo quelli per catture (autorizzate) a scopo venatorio?
Chi autorizza?

grazie a tutti
maudoc
Maurizio Sighele

Immagine
Immagine Immagine RareBirdAlertIT: SMS per il twitching!
Avatar utente
maudoc
expert birder
expert birder
 
Messaggi: 838
Iscritto il: 1 ago 2008, 17:04
Località: Verona

Re: Richiami acustici: permessi o vietati?

Messaggioda lupolu » 17 ott 2008, 18:17

La legge citata riguarda la regolamentazione della caccia e io ho tratto le uniche parti che riguardavano i richiami acustici prodotti artificialmente (elettronici o meccanici). Visto che il divieto è asserito in modo assoluto, e non relativo solo a chi caccia, ritengo che sia vietato a tutti usare richiami acustici artificiali, qualunque sia l'utilizzo, anche per scopi di studio o didattici. D'altro canto la legge, parlando di caccia, non cita motivi di studio. Penso che ci vorrebbe un'altra legge che ammettesse delle deroghe per motivi di studio.

Gli omissis non specificano nulla di più a riguardo dei richiami acustici artificiali.

Da quello che ho capito spulciando la legge, ci sono in effetti dei richiami consentiti, ma sono solo quelli prodotti da uccelli vivi e utilizzati, appunto, in modo regolamentato per cacciare specie consentite. Per saperne di più occorrerebbe leggere tutta la legge.
In ogni caso, i richiami prodotti in modo artificiale sono vietati a chiunque, cacciatori o no.

Evito di commentare il fatto che, per il legislatore, sia peggio usare un altoparlante che non ha vita di un uccello vivo tenuto prigioniero. :(
Che tristezza.-

Carlo
Avatar utente
lupolu
fellow birder
fellow birder
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 16 set 2008, 9:13

Re: Richiami acustici: permessi o vietati?

Messaggioda maudoc » 17 ott 2008, 19:01

quindi non mi resta che imparare a fischiare....
maudoc
Maurizio Sighele

Immagine
Immagine Immagine RareBirdAlertIT: SMS per il twitching!
Avatar utente
maudoc
expert birder
expert birder
 
Messaggi: 838
Iscritto il: 1 ago 2008, 17:04
Località: Verona

Re: Richiami acustici: permessi o vietati?

Messaggioda KTF » 17 ott 2008, 20:47

Anche se all'atto dell'acquisto ne viete sottolineato il divieto per uso venatorio...

Comunque in un Paese in cui si propone la caccia nei parchi pubblici, dai veicoli e dai velivoli (?), mi sa che c'è altro per cui preoccuparsi...
Karol Tabarelli de Fatis - EBN 109
Last lifers: Sabine's gull (Xema sabini)
https://www.flickr.com/photos/ktdf/
Avatar utente
KTF
virtual forum birder
virtual forum birder
 
Messaggi: 2265
Iscritto il: 13 set 2008, 9:48

Re: Richiami acustici: permessi o vietati?

Messaggioda giuseppe nuovo » 17 ott 2008, 20:57

Non entro nel merito della discussione se sia opportuno o no.
Il nostro regolamento , nonchè decalogo è chiaro, cristallino.

L'interpretazione delle leggi, però, non può essere effettuata estrapolando alcuni comma o articoli.

La legge si riferisce esplicitamente all'uso di richiami per uso caccia.
Si presuppone quindi che la persona deve essere in atteggiamento di caccia.

Nei divieti è sancito che è vietato:


r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

nell'art. 30 si stabilisce che

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

nell'articolo 31 (sanzioni amministartive)

si delibera che:
1. Per le violazioni delle disposizioni della presenta legge (quindi parliamo di violazione dei divieti in materia di caccia) e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

E' vero che in questo comma non si parla di caccia, ma il divieto si riferisce, come si evince dal primo rigo: per le violazioni delle disposizioni della presente legge.
Penso che non possa essere diversamente: se io, non cacciatore, e quindi non in atteggiamento di caccia, ascolto in auto, usando i cd e la radio dell'auto, in un bosco o ai bordi di un canneto, un canto di un uccello vado contro la legge?
Oppure se uso il cellulare per riconoscere un canto 'in diretta'?
Se dovessero mai farmi una multa in queste occasioni farei ricorso e denuncerei per abuso di potere.

salutoni
Giuseppe Nuovo
mobile +39 328 249.65.53
www.argonauti.org

Immagine
Immagine
giuseppe nuovo
fellow birder
fellow birder
 
Messaggi: 136
Iscritto il: 2 ago 2008, 18:59
Località: Bari

Re: Richiami acustici: permessi o vietati?

Messaggioda EBN001 » 17 ott 2008, 21:01

lupolu ha scritto:Ringrazio Tiberio per quello che ha scritto e che, peraltro, condivido.

Legge 157 del 1992 ha scritto:21. Divieti.
1. E’ vietato a chiunque:
r) usare a fini di richiamo ............. richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

30. Sanzioni penali.
h) l’ammenda fino a lire 3.000.000 ....... a chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

31. Sanzioni amministrative.
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati .......... ; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

Mi sembra interessante evidenziare il fatto che il divieto ad usare i richiami riguardi tutti, mentre le sanzioni no. In effetti quelle penali sono applicate solo a chi usa i richiami per la caccia, mentre quelle amministrative a tutti e quindi anche a chi li usa, per esempio, per fotografare.


Credo che ci sia un equivoco. Un bel granchio come si dice
La legge 157 del 1992, detta anche legge quadro sulla caccia, disciplina l'attività venatoria. :head:
E' chiaro che se estrapoli con degli omissis sostanziali gli articoli della legge potrei dimostrare da esempio che per tutti sia necessario pagare la tassa di concessione regionale (art 23) per esercitare l'attività (omissis "venatoria").

Non c'entra niente. G.Nuovo l'ha chiarito poco prima di me.

La legge per intero è qui:
http://www.gev.bologna.it/leggi/L.%2015 ... quadro.pdf
Avatar utente
EBN001
Moderatore
Moderatore
 
Messaggi: 1228
Iscritto il: 11 ago 2008, 21:11
Località: Torino

Re: Richiami acustici: permessi o vietati?

Messaggioda lupolu » 17 ott 2008, 22:24

Vorrei ribadire che negli articoli citati il divieto è assoluto e che non si parla di caccia e che le guardie forestali da me interpellate hanno sostenuto che il divieto per i richiami è assoluto, non solo per fini di caccia.

La legge l'ho letta tutta e bene e se la si legge bene si capisce che le guardie forestali hanno grosse possibilità di avere ragione.

Gli omissis sono fatti con il cervello, non togliendo cose essenziali come avete fatto nell'esempio citato della tassa di concessione.
Mi sembra offensivo nei miei confronti quell'esempio.

Nell'intero articolo di divieto per i richiami acustici non si cita minimamente la caccia e penso che il legislatore lo abbia fatto con volontà di estendere i divieto a tutti..

Mi piacerebbe sentire il parere di un legale.
Avatar utente
lupolu
fellow birder
fellow birder
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 16 set 2008, 9:13

Prossimo

Torna a Normative

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti

cron