da lagruagio » 2 set 2009, 15:27
Qualcuno ferrato nella lettura e interpretazione delle leggi ci può chiarire la situazione? In breve non si capisce se nei pantani suddetti sarà possibile cacciare dal 1° ottobre. Nel decreto del 24-04-2009 si legge:
DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Allegato A
CALENDARIO VENATORIO 2009/2010
Omissis
Art. 9
Per la stagione venatoria 2009/2010 l'esercizio della caccia è, altresì,
vietato nelle seguenti zone:
omissis
9) Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nel territorio dei comuni
di Ispica (RG2), Noto, Pachino, Porto Paolo di Capo Passero (SR2);
Nell'ultimo decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Sicilia il 31.08-2009
omissis
DECRETA
ART. 1 – In esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 730/09, 731/09 e 732/09 del TAR – Sicilia sede di Palermo ed in conformità alle disposizioni vigenti (art. 1 comma 5 e art. 21 comma 2 L. 157/92), per la stagione venatoria 2009/2010 l’esercizio dell'attività venatoria lungo le rotte di migrazione è vietato nelle aree corrispondenti a Parchi, Riserve, Oasi Naturali, Oasi di protezione e rifugio della fauna, aree demaniali e fondi chiusi di cui all'allegato “B” al D.A. n° 634/2009 del 15.04.2009 relativo al Calendario Venatorio, nonchè nelle aree di cui all'art. 9 dell'allegato “A”.
ART. 2 – Nelle ZPS ricadenti lungo le rotte di migrazione il prelievo venatorio, nelle more dell’adozione dei piani di gestione, è consentito a partire dal 1° ottobre, in adempimento alle misure di conservazione di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007 e successive modifiche ed integrazioni, così come previsto all'art. 3 dell'Allegato “A” al Calendario Venatorio 2009/2010.
ART. 3 – Negli Ambiti Territoriali di Caccia di PA3 (Ustica) e TP4 (Pantelleria) l'attività venatoria è consentita a partire dal 20 settembre 2009.
ART. 4 – Nell'Ambito Territoriale di Caccia di TP3( Isole Egadi), per buona parte rappresentato da aree ZPS ricadenti lungo le rotte di migrazione, l'attività venatoria è consentita a partire dal 1° ottobre 2009.
ART. 5 – E' vietato l'uso del furetto nei territori comunali di Valledolmo (PA) e Mazzarino (CL).
Palermo, 31 agosto 2009
L'ASSESSORE
(On.le Michele Cimino)
L'articolo 2 contraddice l'articolo 1 oppure si riferisce alle ZPS non incluse nell'articolo 1?
Grazie per gli interventi chiarificatori.
Giovanni La Grua EBN 095
johnny the crane