da Michele » 14 gen 2013, 12:57
Ciao,
allora, ti conviene avere qualche contatto con inanellatori, comunque in breve un estratto dal regolamento:
Procedure per il conseguimento ed il mantenimento dei permessi di inanellamento
Articolo 7
(Apprendistato)
1) La persona intenzionata ad intraprendere l’attività di inanellamento deve inoltrare formale richiesta all’I.N.F.S.;
2) l’I.N.F.S. invia uno specifico questionario circa la preparazione di base in campo ornitologico e richiede un breve curriculum delle attività svolte dall’aspirante;
3) l’I.N.F.S. si riserva la facoltà di selezionare gli aspiranti, anche in base al questionario ed al curriculum, a progetti in atto e alla programmazione dell’attività di inanellamento su scala nazionale;
4) agli aspiranti inanellatori verrà rilasciato dall’I.N.F.S. un attestato che consentirà loro di fare pratica di inanellamento alla presenza di inanellatori;
5) salvo casi eccezionali l’aspirante inanellatore deve trascorrere un periodo di apprendistato di durata non inferiore a un anno e per non meno di n. 24 giornate operative sul campo, durante il quale farà pratica presso almeno due diversi titolari di permesso "A". Al computo delle giornate operative potranno contribuire anche i periodi di partecipazione a progetti di inanellamento condotti o coordinati dall’I.N.F.S. L’aspirante inanellatore potrà far pratica anche presso inanellatori titolari di permesso "B" e "C", ma tale attività non contribuirà al computo delle giornate operative dell’apprendistato;
6) al termine di ogni giornata di attività il titolare firmerà la scheda di presenza dell’aspirante;
7) al termine del periodo di apprendistato i titolari designati invieranno all’Istituto una valutazione complessiva dell’aspirante, ed un proprio giudizio in merito alla idoneità dello stesso;
8) gli aspiranti inanellatori devono partecipare ai corsi di formazione di cui al successivo articolo 8.
Articolo 8
(Corsi di formazione ai sensi dell’art. 4, comma 2,
della legge n. 157/92)
L’I.N.F.S. convoca ai propri corsi gli aspiranti che ne abbiano fatto richiesta, compatibilmente alle priorità di ordine organizzativo ed in base alle valutazioni degli inanellatori titolari di permesso "A" presso i quali hanno fatto pratica.
Articolo 9
(Esami ed autorizzazioni)
1) Primo esame: in base ai risultati ottenuti durante l’intero periodo di formazione, l’Istituto si riserva la facoltà di decidere sull’idoneità dell’aspirante, ammettendolo o meno all’esame di cui alla legge n. 157/92, oppure prolungandone il periodo di apprendistato. Gli aspiranti che, avendone fatta richiesta, vengano ammessi all’esame e superino le prove teorico-pratiche previste, saranno autorizzati ad operare in base alle specifiche per il permesso di base "C".
2) Esami per il passaggio di livello: dopo non meno di un anno di attività l’inanellatore potrà fare richiesta di ammissione all’esame per il permesso di grado superiore. L’Istituto si riserva di ammetterlo in base alla valutazione dell’attività svolta dal richiedente ed a considerazioni di tipo tecnico-scientifico ed organizzativo.
3) Autorizzazioni: L’inanellatore abilitato deve inoltrare formale richiesta di autorizzazione all’inanellamento a scopo scientifico alle competenti Amministrazioni locali sul territorio delle quali intende operare e all’I.N.F.S. Le Amministrazioni, previo parere tecnico dell’Istituto, rilasciano l’autorizzazione. I pareri tecnici espressi dall’Istituto hanno validità triennale; essi hanno decorrenza dal 1° gennaio del primo anno sino al 31 dicembre del terzo anno e sono riferiti a comprensori amministrativi regionali. I pareri vengono rinnovati a seguito di apposita richiesta da far pervenire all’I.N.F.S. entro il mese di agosto del terzo anno di validità. I dipendenti dell’I.N.F.S., nel perseguimento dei compiti istituzionali di cui all’art. 7, comma 3, legge n. 157/92, possono inanellare sull’intero territorio nazionale senza richiedere specifiche autorizzazioni.
4) Esami di verifica: è discrezione dell’Istituto la sospensione del permesso a quegli inanellatori che non abbiano effettuato attività per più di 36 mesi, e la decisione di sottoporre o meno l’inanellatore a verifica qualora egli intenda riprendere l’attività. Analoghe verifiche potranno essere previste anche per gli inanellatori attivi nel caso di carenze tecniche rilevate nella raccolta e nella gestione dei dati.
Michele Scaffidi
Imola (BO)
"A volte non potevo permettermi di sacrificare a nessun lavoro, sia mentale che materiale, il fiore del momento presente. Amo che vi sia un largo margine di respiro, nella mia vita."