Salvaguardia dei nidi di rondine
Inviato: 26 mag 2010, 14:27
La direttiva 409/79 CEE stabilisce il divieto di distruggere o danneggiare i nidi intenzionalmente e disturbare la fauna selvatica durante il periodo della riproduzione, inoltre la convenzione di Berna ratificata dall'Italia con la legge 503 del 1981 stabilisce gli stessi divieti e classifica le rondini fra le specie strettamente protette perché a rischio di estinzione, entrambe sono integrate nella legge 157/92 sulla caccia e il prelievo venatorio.
Nel caso in cui i nidi sono stati costruiti all'interno ad es. di un box auto privato, cascina o comunque all'interno di un immobile (non necessariamente di "civile" abitazione) come ci si può comportare? Non si possono distruggere finchè non è finita la nidificazione e poi si possono rimuovere mettendo in atto le opere necessarie affinchè in futuro le rondini non possano più farli, tipo griglie sulle prese d'aria o chiudendo i fori attraverso i quali i volatili entrano? Cosa prevede la normativa in simili casi?
Grazie per le info.
Nel caso in cui i nidi sono stati costruiti all'interno ad es. di un box auto privato, cascina o comunque all'interno di un immobile (non necessariamente di "civile" abitazione) come ci si può comportare? Non si possono distruggere finchè non è finita la nidificazione e poi si possono rimuovere mettendo in atto le opere necessarie affinchè in futuro le rondini non possano più farli, tipo griglie sulle prese d'aria o chiudendo i fori attraverso i quali i volatili entrano? Cosa prevede la normativa in simili casi?
Grazie per le info.