da roman » 28 nov 2008, 17:53
Esercizio della caccia con l’ausilio di richiami accecati, mutilati o legati per le ali, richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico con o senza amplificazione del suono.
L. 157/92 21/1-R 30/1-H PENALE x maltratt. art.727 C. P.
Questo è quanto scritto sul mio prontuario di GEV E/R
Questi sono gli indirizzi a cui ci atteniamo:
L'uso dei richiami è vietato in ambito venatorio, sempre e per ora è penale, c'è allo studio una depenalizzazione per qualcuno di questi reati. (se volete ne parliamo perchè in certi casi potrebbe essere meglio)
L'uso di richiami, in ambito non venatorio, è vietato in ogni caso in periodo riproduttivo e ricade nel disturbo della fauna, punibile con sanzione amministrativa.
Uso di richiami da parte di censitori, naturalisti, ricercatori, ecc.
Siccome, in genere queste attività sono autorizzate dalle Province, chi si imbatte in queste situazioni ha il dovere di segnalarlo, nel caso non rientrassero in questo ambito è sempre configurabile il disturbo della fauna.
Per quanto ne so le cose per ora stanno cosi (non mi occupo direttamente di vigilanza, ma di ricerca, anche se sono tenuto, come tutti lo siamo, a conoscere le leggi)
ciao
romano romanini
piacenza
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...ogni cosa è connessa con qualsiasi altra...
1° legge dell'Ecologia (Barry Commoner)